Descrizione del rischio
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
A PARZIALE
DEROGA/INTEGRAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALLE CONDIZIONI
DI ASSICURAZIONE MOD. PB.025.342, SI CONVIENE QUANTO
SEGUE:
1) PERSONE ASSICURATE ED OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.
L'Assicurazione è
prestata a favore delle seguenti categorie di persone:
• Personale
scolastico in servizio iscritto allo SNALS
(Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola), ossia
il personale in Servizio della scuola di ogni
ordine e grado dipendente dallo Stato e dagli Enti
pubblici o Privati, ed il personale in servizio
dell'amministrazione scolastica;
• Personale scolastico in quiescenza iscritto allo SNALS;
• Rappresentanti del Sindacato SNALS-CONFSAL (R.S.U.).
La garanzia opera per:
• Personale
scolastico in servizio iscritto allo SNALS
gli infortuni subiti
dagli Assicurati durante lo svolgimento attività
professionali.
Rischio in itinere.
La garanzia è estesa
agli infortuni che dovessero verificarsi durante il
tempo strettamente necessario a compiere il tragitto
abituale
dall'abitazione dell'Assicurato al luogo di lavoro e
viceversa, comunque verificatisi entro un'ora
dall'inizio o dal termine
dell'orario di
lavoro.
Tale estensione è
valida a condizione che l'infortunio sia occorso in
località compresa lungo una direttrice di marcia
compatibile con il percorso necessario per recarsi
presso il luogo deputato alle attività professionali
oggetto dell'assicurazione ovvero per il rientro presso
il luogo di destinazione al termine delle attività
professionali stesse.
• Personale
scolastico in quiescenza iscritto allo SNALS
gli infortuni subiti
dagli Assicurati in qualità di trasportati su mezzi di
trasporto pubblici, od in qualità di conducenti o
trasportati di mezzi privati in conseguenza di incidenti
da circolazione.
• Rappresentanti del
Sindacato SNALS-CONFSAL (R.S.U.)
gli infortuni subiti
dagli Assicurati durante la partecipazione a sedute,
riunioni, congressi convocati ed organizzati dallo
SNALS-CONFAL, certificati mediante convocazione e
verbalizzazione del sindacato, o mentre svolgono
mansioni od incarichi connessi all'espletamento del loro
mandato per conto del Contraente, comprese le
partecipazioni a riunioni/incontri organizzati dal
Dirigente Scolastico per le RSU della scuola.
Rischio in itinere.
La garanzia è estesa
all'uso di ordinari mezzi di trasporto pubblico, nonché
all'uso e guida di autovetture e motocicli privati
esclusivamente se in stretta connessione allo
svolgimento delle attività sopra descritte per conto del
Contraente ed entro due ore dall'inizio o dal termine
dello svolgimento dei lavori.
Tale estensione è
valida a condizione che l'infortunio sia occorso in
località compresa lungo una direttrice di marcia
compatibile con il percorso necessario per recarsi
presso il luogo deputato alle attività oggetto
dell'assicurazione ovvero per il rientro presso il luogo
di destinazione al termine delle attività stesse.
Per
l'identificazione delle persone assicurate, si farà
riferimento ai registri dei tesserati dello SNALS tenuti
dal Contraente.
Limitatamente alla
categoria “Personale Scolastico in servizio iscritto
allo SNALS”, per i Docenti Universitari si farà inoltre
riferimento ai registri ed ai calendari ufficiali
dell'Ente Universitario presso il quale il Docente
presta servizio.
Per essere ammesso
ai benefici di polizza, il Docente dovrà presentare
un'autocertificazione accompagnata da una dichiarazione
resa da un Legale Rappresentante dell'Ente
Universitario, che si assumerà la responsabilità della
veridicità della dichiarazione resa.
2) GARANZIE PRESTATE E SOMME ASSICURATE.
Per ciascun
Assicurato, la garanzia si intende prestata per le
seguenti garanzie e somme assicurate:
·
Personale scolastico in servizio
iscritto allo SNALS
Caso Morte da
Infortunio € 50.000,00
Caso Invalidità
Permanente da infortunio € 125.000,00
Diaria da ricovero
da infortunio € 26,00
·
Personale scolastico in quiescenza
iscritto allo SNALS
Diaria da ricovero
da infortunio € 50,00
A deroga di quanto
riportato sul simplo di polizza, la garanzia “Invalidità
Permanente da infortunio” non è operante.
·
Rappresentanti del Sindacato
SNALS-CONFSAL (R.S.U.)
Caso Morte da
Infortunio € 50.000,00
Caso Invalidità
Permanente da infortunio € 125.000,00
Diaria da ricovero
da infortunio € 50,00
Rimborso Spese
Sanitarie da infortunio € 2.500,00
3) LIMITE DI INDENNIZZO PER RISCHIO IN ITINERE.
Limitatamente alla
categoria “Rappresentanti del Sindacato SNALS-CONFALS (R.S.U.)”,
in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza
e relativo al “rischio in itinere” che colpisca
contemporaneamente più Assicurati, l'indennizzo dovuto
dall'Impresa non potrà superare complessivamente
l'importo massimo di € 1.500.000,00.
4) FRANCHIGIE PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE A
SEGUITO DI INFORTUNIO.
Resta convenuto che
l'indennizzo per Invalidità Permanente Parziale viene
corrisposto sull'intero capitale assicurato come segue:
- per Invalidità
Permanente Parziale accertata di grado pari o inferiore
al 3% della totale, non è dovuto alcun indennizzo;
- per Invalidità
Permanente Parziale accertata di grado superiore al 3%
ed inferiore al 15% della totale, l'indennizzo viene
liquidato solo per l'aliquota di Invalidità Permanente
eccedente il 3%;
- per Invalidità
Permanente Parziale accertata di grado pari o superiore
al 15% della totale, l'indennizzo viene liquidato senza
applicazione di alcuna franchigia.
Qualora il grado
liquidabile di Invalidità Permanente Parziale, tenuto
conto anche di quanto disposto all'art. 8.2 in merito ai
criteri di indennizzo in caso di condizioni fisiche o
patologiche preesistenti, sia pari o superiore al 50%
della totale, l'Impresa corrisponderà l'indennizzo come
se l'Invalidità Permanente fosse totale, pagando
l'intera somma assicurata per il caso di Invalidità
Permanente.
5) DIARIA DA RICOVERO DA INFORTUNIO.
La garanzia opera
come segue:
• Personale
scolastico in servizio iscritto allo SNALS
in caso di ricovero
in Istituto di Cura, conseguente ad infortunio
indennizzabile a termini di polizza, l'Impresa
corrisponde all'Assicurato l'indennità giornaliera
pattuita, per ciascun giorno di ricovero, fino ad un
massimo di 60 giorni per anno assicurativo.
La garanzia è
operante con applicazione di una franchigia pari a due
giorni; l'indennità sarà corrisposta a decorrere dal 3°
giorno di ricovero;
• Personale
scolastico in quiescenza iscritto allo SNALS
In caso di ricovero
in Istituto di Cura, conseguente ad infortunio
indennizzabile a termini di polizza, l'Impresa
corrisponde all'Assicurato l'indennità giornaliera
pattuita, per ciascun giorno di ricovero, fino ad un
massimo di 60 giorni per anno assicurativo;
• Rappresentanti del
Sindacato SNALS-CONFALS (RSU)
in caso di ricovero
in Istituto di Cura con o senza intervento chirurgico,
conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di
polizza, l'Impresa corrisponde all'Assicurato
l'indennità giornaliera pattuita, per ciascun giorno di
ricovero, fino ad un massimo di 90 giorni per ciascun
infortunio e 180 giorni per anno assicurativo.
L'Impresa effettua
il pagamento a ricovero ultimato, dietro presentazione
della documentazione attestante l'avvenuto ricovero
di copia della cartella clinica, fermo restando il
disposto dell'art. 8.1 “Denuncia dell'infortunio e
obblighi relativi – documentazione da presentare” delle
Condizioni di Assicurazione.
6) RIMBORSO SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO
In conseguenza di
infortunio indennizzabile a termini di polizza che
determini un ricovero con o senza intervento chirurgico,
l'Impresa garantisce all'Assicurato, fino alla
concorrenza della somma assicurata, il rimborso delle
spese sostenute per:
rette di degenza,
onorari di medici e chirurghi, spese ospedaliere
(accertamenti diagnostici, radioscopie, radiografie,
esami di laboratorio), terapie fisiche prestate presso
centri specializzati e semprechè prescritte dal medico
curante, spese farmaceutiche.
Si intendono
comprese anche le spese inerenti gli interventi di
chirurgia plastica resi necessari per eliminare o
contenere sfregi o deturpazioni di natura estetica
fisiognomica, subiti in occasione di infortunio
indennizzabile a termini di polizza.
La garanzia è
altresì estesa al rimborso delle spese di trasporto
dell'Assicurato infortunato all'Istituto di Cura
esclusivamente con mezzi di pronto soccorso anche aerei,
fino alla concorrenza di un ulteriore importo pari al
10% della somma assicurata.
Il rimborso viene
effettuato dall'Impresa a guarigione clinica ultimata,
dietro presentazione dei documenti giustificativi
(notule del medico, ricevute del farmacista,
certificazioni e cartella clinica rilasciate
dall'Istituto di Cura nel quale ha avuto luogo il
ricovero e simili).
La denuncia
dell'infortunio deve essere presentata come da art. 8.1
“Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi –
documentazione da presentare” delle Condizioni di
Assicurazione.
In caso di ritardata
denuncia, l'Impresa non rimborserà le spese relative al
periodo anteriore al giorno della denuncia stessa.
La domanda per il
rimborso delle spese sostenute, corredata dai documenti
di cui sopra, deve essere presentata all'Impresa, a pena
di decadenza, entro il 30° giorno successivo a quello in
cui è terminata la cura medica e la degenza.
Il rimborso delle
spese sostenute avverrà con applicazione di uno scoperto
pari al 20%, con il minimo di € 100,00 per sinistro.
7) LIMITI DI ETA'
L'assicurazione
opera per le persone di età non superiore agli 80 anni.
Tuttavia, per le
persone che raggiungano tale età in corso di contratto,
l'assicurazione mantiene la sua validità fino successiva
scadenza annuale di premio e cessa al compimento di
detto termine.
DENUNCIA
Va presentata alla Segreteria Generale Snals tramite
la Segretaria Provinciale, entro
20 giorni
dal sinistro, utilizzando l'apposito modello
disponibile presso la Sede Provinciale Snals e deve
esser corredata di tutta la documentazione necessaria.
2) POLIZZA
N° 649.014.0000900029 RESPONSABILITA' CIVILE TERZI
Massimale per
Sinistro/per Persona/per Cose
€ 5.000.000,00 / 5.000.000,00 / 5.000.000,00
a)
personale direttivo – responsabili
b)
personale scolastico in servizio
DESCRIZIONE DEL RISCHIO :
L'IMPRESA
ASSICURATRICE SI OBBLIGA A TENERE INDENNE GLI ISCRITTI
AL SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI A SCUOLA -
SNALS - DI QUANTO QUESTI SIANO TENUTI A PAGARE QUALE
CIVILMENTE RESPONSABILI AI SENSI DI LEGGE A TITOLO DI
RISARCIMENTO (CAPITALE , INTERESSI E SPESE ) DI DANNI
INVOLONTARIAMENTE CAGIONATI A TERZI PER :
- MORTE E LESIONI
PERSONALI ;
- DISTRUZIONE O
DETERIORAMENTO DI COSE ;
IN CONSEGUENZA DI
UN FATTO ACCIDENTALE VERIFICATOSI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA'
QUALE
a)
PERSONALE DIRETTIVO , RESPONSABILI AMMINISTRATIVI
SCOLASTICI , MINISTERIALI , PROVVEDITORIALI
,RESPONSABILI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI ,
RESPONSABILI DI ISTITUTI DI RICERCA , DISTACCO DEL
PERSONALE DELLA SCUOLA NELL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO
MANDATO.
b)
PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO PER LE MANSIONI CHE AD
ESSI ISTITUZIONALMENTE COMPETONO.
L'ASSICURAZIONE VALE ANCHE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA
CONDIZIONE 1 DELLE PATTUIZIONI PARTICOLARI, PER IL
PERSONALE DI CUI ALLA LETTERA a) PER I DANNI
PATRIMONIALI DERIVANTI DA ATTI CONNESSI CON LO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROPRIE DEL LORO MANDATO
Pattuizioni Particolari
1)ESTENSIONE DANNI PATRIMONIALI
L'Impresa si
obbliga altresì a tenere indenni gli iscritti al
Sindacato che svolgano le seguenti mansioni :
personale direttivo
, responsabili amministrativi scolastici , ministeriali
, provveditoriali , responsabili degli uffici scolastici
regionali ,
responsabili di istituti di ricerca , distacco del
personale della scuola di quanto questi siano tenuti a
pagare , quali civilmente responsabili ai sensi di legge
, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali
involontariamente cagionate a terzi (esclusa la Pubblica
Amministrazione) in conseguenza di errori personalmente
commessi nell'espletamento delle loro funzioni
La garanzia
comprende sia i danni di cui i soggetti assicurati
debbano rispondere direttamente nei confronti dei terzi
, sia quelli
dei quali debbano
rispondere indirettamente nei confronti della Pubblica
Amministrazione che , dopo aver risarcito il danno al
terzo agisca in via di rivalsa.
L'assicurazione vale
anche per perdite patrimoniali derivanti dalla
violazione delle norme sulla tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali , sempreche' l'assicurato abbia adempiuto agli
obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza
disposte dalla legislazione stessa.
La Società si
obbliga inoltre a tenere indenne i soggetti assicurati
sopra menzionati per danni alla Pubblica Amministrazione
a seguito di involontaria violazione di obblighi di
servizio , regolarmente accertate dagli organismi di
controllo , per fatti colposi di tipo amministrativo
contabile.
Ferme le esclusioni
previste dagli articoli 3.9 e 3.10 nonché da altri
articolo delle condizioni di polizza, sono esclusi
altresì i danni :
- derivanti da fatti
dolosi
- da errori e/o
omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni
private o da ritardi nel pagamento dei relativi premi
- per sottrazione ,
perdita , distruzione o deterioramento di denaro o
titoli al portatore
- da interruzioni o
sospensioni , totali o parziali , di attivita'
industriali , commerciali , artigianali , agricole o di
servizi ai locali , strutture , attrezzature e materiale
costituenti l'oggetto e/o strumento delle attività
La garanzia
comprende i danni conseguenti a smarrimento ,
distruzione e deterioramento di atti , documenti o
titoli non al portatore purchè non derivanti da furto,
rapina o incendio.
L'assicurazione vale
anche per la responsabilità civile derivante alle
persone cui vengano legittimamente delegate , in nome e
per conto del Sindacato, funzioni di rappresentanza in
altri organi collegiali. La garanzia copre in tal caso
la sola responsabilità personale e diretta
dell'Assicurato, con esclusione della quota di
responsabilità che possa al medesimo far carico in via
di solidarietà.
L'assicurazione
opera per le richieste di risarcimento presentate
all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di
efficacia dell'assicurazione stessa , a condizione che
il danno si sia verificato nello stesso periodo.L'assicurazione
vale inoltre per le richieste di risarcimento presentate
per la prima volta all'assicurato entro 12 mesi dalla
cessazione di contratto , semprechè il fatto che ha
originato la richiesta si sia verificato durante il
periodo di validità della polizza.
Qualora il sinistro
sia stato determinato da comportamenti colposi
protrattisi attraverso piu' atti successivi esso si
considererà avvenuto nel momento in cui e' stata posta
in essere la prima azione colposa.
L'assicurazione di
cui alla presente estensione è prestata, nell'ambito del
massimale assicurato, fino alla concorrenza del limite
di € 200.000,00 per ciascun sinistro e di € 2.000.000,00
per ciascun periodo assicurativo annuo ,
indipendentemente dalle richieste di risarcimento
presentate all'assicurato , anche qualora la garanzia
venga prestata per una pluralità di assicurati e nel
caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
DENUNCIA
La denuncia va presentata alla Segreteria Generale,
tramite la Segreteria Snals di appartenenza, entro
3 giorni
da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del
sinistro per l'assicurazione responsabilitá civile. La
denuncia deve contenere l'indicazione del numero di
polizza. L'esposizione precisa e veritiera del fatto,la
precisazione della data, del luogo, delle cause e delle
conseguenze del fatto stesso, le generalitá e
l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali
testimoni e dev'essere corredata da eventuale
documentazione.
3) POLIZZA N° 1651.11075185_ TUTELA LEGALE
1.
Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il
contratto garantisce gli oneri, non ripetibili dalla
controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei
suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.
Riportiamo sinteticamente tutte le coperture
assicurative offerte dal contratto, che valgono con le
limitazioni, le esclusioni e nell’ambito dell’estensione
territoriale specificati nelle Condizioni di
assicurazione:
Tutela Attività
§
Difesa penale per
delitti colposi/contravvenzioni
§
Difesa penale per
delitti dolosi
§
Richiesta di
risarcimento danni subiti per fatti illeciti di terzi
§
Resistenza a
pretese di risarcimento di natura extracontrattuale per
fatti illeciti dell’assicurato
§
Difesa in
procedimenti per responsabilità amministrativa,
patrimoniale, contabile e formale.
Assicurati
3.000
soggetti così distinti:
·
Amministratori e Dipendenti della Sede Nazionale e delle
Strutture Territoriali di SNALS, nell’esercizio delle
funzioni loro attribuite come amministratori o
dipendenti di SNALS;
·
Associati a
SNALS con incarichi sindacali o funzioni di
rappresentanza sindacale, nell’esercizio dell’attività
sindacale o di rappresentanza sindacale;
·
la
Contraente, esclusivamente per la prestazione di cui
all’art. 16 punto 5.
Tutela Circolazione
§
Richiesta di
risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti
illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale
Difesa
penale per delitti colposi/contravvenzioni connessi ad
incidente stradale
Massimale
Gli
oneri previsti dalla presente polizza sono garantiti
fino ai seguenti massimali:
- €
50.000,00 per sinistro per il risarcimento danni per
fatti connessi a circolazione stradale avvenuti in
Europa o che abbiano causato lesioni superiori a 9 punti
di invalidità e per la difesa penale per omicidio
stradale o per lesioni personali stradali gravi o
gravissime;
- €
8.000,00 per sinistro, elevato a € 20.000,00
nel caso di coinvolgimenti di più assicurati in un unico
sinistro ai sensi dell’art. art. 7, punto 3per tutte le
altre prestazioni;
-
limite annuo di polizza € 200.000,00.
2.
Modalità di acquisizione delle informazioni
2.a)
Condizioni di Assicurazione
Le
Condizioni di Assicurazione sono disponibili presso il
Contraente SNALS con sede in Via Serra, 5 – ROMA e
presso l’Intermediario Confsallservizi srl, con sede in
Viale di Trastevere, 60 – ROMA.
2.b)
Liquidazione della prestazione assicurata
L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla
Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui
si è verificato o ne abbia avuto conoscenza.
Deve
inoltre informare immediatamente la Società in modo
completo e veritiero di tutti i particolari del caso
assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e
documenti.
L’assicurato dovrà inoltre fornire idonea documentazione
per dimostrare di essere in possesso dei requisiti per
beneficiare della copertura assicurativa offerta dal
presente contratto. Dovrà quindi presentare la tessera
associativa alla Contraente per il periodo di
accadimento del sinistro.
DENUNCIA
In caso di sinistro la denuncia deve essere inviata per
iscritto alla Segreteria Generale entro
tre giorni dalla
data in cui esso é avvenuto, o dal giorno in cui
l'assicurato ne viene a conoscenza,tramite la Segreteria
Provinciale Snals di appartenenza utilizzando l'apposito
modello disponibile presso la Sede Provinciale Snals.